Descrizione
È la possibilità di esprimere il voto presso l’abitazione in cui ci si trova, anche se questa si trova in un comune diverso da quello della propria residenza. In occasione delle elezioni regionali del Veneto, l'avente diritto al voto domiciliare deve trovarsi nel territorio della Regione del Veneto ed essere elettore di un comune veneto.
È consentita, oltre che agli elettori affetti da gravi infermità che impediscono l’allontanamento dalla propria abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, anche agli lettori intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dai comuni in occasione di
consultazioni elettorali (D.L. 1/2006, convertito dalla Legge n. 22/2006 e modificato dalla Legge n. 46/2009).
Per poter usufruire del voto domiciliare l'elettore deve trasmettere al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il diritto di voto presso l'abitazione in cui dimora, tra martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025 (dal 40° al 20° giorno antecedente la data della consultazione).
La domanda deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico.
Il modulo di domanda di voto domiciliare deve essere presentato a:
Ufficio elettorale del Comune di Schio
Piazza dello Statuto 15 (ingresso sportello QUICittadino)
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30
Per informazioni: tel. 0445/691404-691253
e-mail: elettorale@comune.schio.vi.it
Alla richiesta l'elettore interessato deve allegare:
1) copia della tessera elettorale;
2) copia documento d'identità in corso di validità;
3) la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del voto